L’amministratore è estraneo ai rapporti contrattuali tra la società venditrice e singoli condomini. Per agire ci vuole uno specifico mandato dell’assemblea
In tema di azione contrattuale di garanzia ex art. 1669 c.c., l’amministratore del condominio – salvo che ne abbia ricevuto specifico mandato dall’assemblea – non è legittimato a promuovere un giudizio quando, sia pure in correlazione alle parti comuni dell’edificio, si controverta sull’adempimento di obbligazioni derivanti ai singoli contratti stipulati con i venditori e che […]