Quando la toppa è peggio del buco, si cerca di correre ai ripari con i mezzi a disposizione, ovvero con quello che “passa il governo” per rimanere in tema di metafore.
Sappiamo che negli ultimi giorni, amministratori di condominio, operatori del diritto e rappresentati di associazioni non hanno certo dormito sonni tranquilli. All’indomani della pubblicazione della legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, sono state introdotte rilevanti novità in materia di condominio.
In particolare, l’articolo 63 del d.l. n. 104 del 2020, come modificato in sede di conversione, ha stabilito, alla lettera b), che: “Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza (…).”
La particolare formulazione della norma, ha sin da subito, posto alla più attenta dottrina problemi di natura interpretativa, soprattutto relativamente:
- alla possibilità di rendere strutturale il ricorso alle assemblee in videoconferenza, ove non previste dal regolamento condominiale;
- alla possibilità di modificare i regolamenti condominiali non disciplinanti il ricorso alle assemblee da remoto ed, infine, in tale ultimo caso, sulle maggioranze deliberative necessarie.
Da più parti, amministratori di condominio, giuristi ed associazioni di categoria, hanno manifestato seri dubbi sulla corretta e concreta applicabilità della norma, per tali motivi è stata redatta una interrogazione parlamentare, che sarà depositata nei prossimi giorni, al fine di ottenere utili indicazioni pratiche ed operative che possano chiarire la portata letterale della norma in oggetto.
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