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Tamponi Covid-19. L’amministratore di condominio paralizzato. La rilevanza sanitaria dovrà essere valutata con prudenza

Tamponi Covid-19. L’amministratore di condominio paralizzato. La rilevanza sanitaria dovrà essere valutata con prudenza

Medici di base e tamponi in Condominio: una questione giuridica irrisolvibile?   L’amministratore di condominio paralizzato tra la tutela del diritto alla salute e la tutela della proprietà comune.

In seguito alla stipula dell’accordo collettivo nazionale dei Medici di base, su proposta del Ministro della Salute e del Ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, gli studi dei medici di famiglia e dei pediatri aderenti hanno acquisito la facoltà di effettuare il tampone rapido antigenico per la rilevazione del contagio da Covid 19.

Ovviamente, tale situazione –del tutto nuova nel pur già di per sé complesso “universo Condominio”, in quanto strettamente connessa all’emergenza pandemica in atto- ha determinato uno stato di profonda agitazione in tutti quei Condomini nei quali si trovano ubicati Studi Medici abilitati all’effettuazione di tali test, atteso che, potenzialmente, il fabbricato resta esposto alla frequentazione di un numero indeterminato di persone, positive o sospette tali, che, recandosi dal proprio medico di famiglia, o dal pediatra per i propri figli, transitano nelle parti comuni aumentando i rischi di contagio per i residenti.

Cosa fare? È possibile impedire tale prassi? In quali casi?
A fronte del mutato –e più ampio- scenario all’interno del quale il gestore della cosa comune si trova ad operare in epoca Covid, l’amministratore di Condominio sembra essere –di fatto- paralizzato tra la necessità di dare adeguata e contemporanea tutela a due insopprimibili diritti, entrambi costituzionalmente garantiti, al rispetto dei quali egli risulta, al pari di tutti i cittadini, rigorosamente vincolato: il diritto alla salute, previsto dall’art. 32 della Costituzione, ed il diritto di proprietà, disciplinato dal successivo art. 42.

Come orientarsi, allora, per individuare un criterio guida che consenta al nostro amministratore di operare in piena emergenza sanitaria nel rispetto dei principi costituzionali senza incorrere, altresì, in violazioni del mandato che lo vincola ai propri condòmini?

L’unico riferimento certo, nel silenzio dei vari DPCM susseguiti nel tempo, sembra essere individuabile nel dettato del Codice Civile ed in particolare, nell’ambito delle norme sul mandato, dall’art. 1710. Detto articolo individua nella c.d. “diligenza del buon padre di famiglia” quella che i condòmini possono legittimamente pretendere dal proprio mandatario nell’esecuzione dell’incarico ricevuto ed al quale quest’ultimo deve ispirare il proprio operato.

Ed allora, in applicazione pratica del disposto normativo, ogni questione che abbia rilevanza sanitaria in ambito condominiale dovrà essere valutata ed affrontata dall’amministratore con prudenza, consapevolezza e buon senso, in modo da ricercare, per quanto possibile, il giusto equilibrio tra la contemporanea tutela dei diritti sopra ricordati.

Il limite dei regolamenti condominiali

Più specificatamente, posto che solo i Regolamenti condominiali di natura contrattuale possono inibire la destinazione di immobili privati a studi medici, le possibilità di agire a tutela dei condòmini residenti, al fine di inibire l’effettuazione dei tamponi in condominio, sono limitate, per l’amministratore, all’assenza di clausole di tale natura, le quali, avendo forza cogente, sono vincolanti per l’intera compagine condominiale.
Analogamente, dovrà essere affrontata la questione della sanificazione delle parti comuni: l’intervento di igienizzazione, ordinariamente prevedibile in piena crisi epidemiologica ed economicamente sostenibile dal Condominio, potrà essere disposto dall’amministratore in autonomia e gestito come una spesa urgente ed indifferibile, ai sensi dell’art. 1135, II comma c.c.

Se, viceversa, il numero degli interventi di sanificazione dovesse crescere in misura esponenziale per effetto della presenza nello stabile condominiale di uno studio medico abilitato all’effettuazione dei tamponi antigenici, parrebbe opportuno imputare i costi eccedenti al titolare dello studio in questione.
In ogni caso, visto il quadro normativo privo di disposizioni specifiche e relative al caso concreto, è evidente che la questione necessita di ulteriori approfondimenti che certamente non mancheranno, soprattutto, se, come pare, la situazione sanitaria emergenziale si protrarrà per un tempo verosimilmente non breve.

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Avv. Roberto Rizzo

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