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Tari più leggera a causa del Covid 19. I Comuni potranno applicare uno sconto

Tari più leggera a causa del Covid 19. I Comuni potranno applicare uno sconto

ARERA autorizza i Comuni e gli operatori a una maggiore flessibilità nella determinazione della tassa sui rifiuti per il 2020

Come noto, la L. n. 147/2013 ha istituito la tassa sui rifiuti (c.d. TARI), finalizzata al finanziamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Tale tributo deve essere corrisposto sulla base di una tariffa, approvata dal consiglio comunale a copertura dei costi per lo svolgimento dell’attività e calcolata sulla base del Metodo Tariffario dei Rifiuti(MTR) adottatolo scorso ottobre (delibera n. 443/2019)da Arera, ovverosia l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

Con la delibera 23 giugno 2020, n. 238,  l’Arera riconosce ai Comuni e ai gestori del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti la facoltà di applicare uno sconto sulla Tari per il periodo di imposta 2020, in considerazione della emergenza sanitaria, e della incidenza di tale situazione sulle attività commerciali.

Come sottolineato nella stessa delibera il metodo basato sulla tariffa “ha risentito profondamente degli effetti dell’epidemia da virus Covid-19”.

Da qui la decisione di Arera di autorizzare l’introduzione di elementi di flessibilità nell’applicazione del metodo tariffario, al fine di contribuire a una più rapida uscita dalla difficile situazione economica causata dalla pandemia.

In particolare, gli Enti territorialmente competenti sono tenuti al calcolo delle tariffe sulla base del Metodo Tariffario dei Rifiuti, ma potranno farlo in modo flessibile, rivedendo al ribasso il costo del servizio di smaltimento rifiuti, garantendo, in ogni caso, il corretto svolgimento delle attività essenziali.

Ulteriori forme di agevolazione potranno essere previste per utenze domestiche disagiate.

 La delibera indica nel dettaglio tutte le eventuali modifiche e integrazioni al Metodo tariffario a cui gli Enti potranno ricorrere, comprese anche “specifiche componenti previsionali che consentono di tener conto degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno 2020”, dovuti alla gestione dell’emergenza, relative a esempio alle modalità di raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti prodotti nel corso della quarantena.

Nel dettaglio l’Autority introduce una ulteriore variabile che incide sui costi del servizio, relativa alle particolari modalità di espletamento del servizio rifiuti, come lo smaltimento in condizioni di sicurezza, l’attivazione di procedure per l’igienizzazione e il lavaggio di marciapiedi e strade.

Un “conto Covid”per finanziare gli Enti.  A copertura del minor gettito, gli Enti territorialmente competenti potranno chiedere una anticipazione finanziaria alla Cassa servizi energetici e ambientali (CSEA) per un importo pari al minor gettito registrato nel 2020.

Il mancato introito potrà essere recuperato in tariffa nelle successive tre annualità.

Le modalità di accesso a tale forma di finanziamento sono delineate nella parte finale della delibera, la quale prevede che la domanda motivata deve essere presentata entro il 30 settembre 2020.

Nella richiesta di accesso al “conto Covid”, gli Enti dovranno indicare i gestori beneficiari delle richieste e gli elementi di continuità del servizio che ne hanno determinato l’esigenza.

Per i Comuni e gli operatori che non intendano avvalersi di tale facoltà, restano fermi e valide le determinazioni assunte con il MTR e restano confermati i procedimenti finalizzati all’adozione delle determinazioni nei termini previsti dalla normativa vigente.

Al fine di conoscere le scadenze, nonché le adozioni di eventuali delibere per tariffe TARI più “snelle”, occorre consultare i canali ufficiali dei propri Comuni di appartenenza, poiché molti sono gli Enti locali che hanno accolto le indicazioni fornite da ARERA,prevedendo un minor carico fiscale e prorogando i termini di pagamento.

©Riproduzione riservata

Avv. Debora Mirarchi

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