Il Parlamento, in sede di conversione in legge, con modificazioni, del DL 7/10/2020 n. 125 ha varato la versione definitiva dell’art. 5 bis (Disposizioni in materia di assemblee condominiali) che dispone la modifica dell’art. 66 sesto comma disp. att. c.c. come segue: le parole “di tutti i condomini” sono sostituite dalle seguenti “dalla maggioranza dei condomini”.
Dopo fiumi d’inchiostro spesi sul tema, si è messo fine alla “telenovela” che per mesi ha visto schierati autorevoli giuristi a favore della norma, contro altri che paventavano la difficile applicabilità della medesima.
La legge di conversione entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La norma codifica definitivamente la possibilità di svolgere l’assemblea condominiale anche in videoconferenza con il consenso della “maggioranza dei condòmini”. Tale versione sostituisce la precedente, che prevedeva il necessario consenso di “tutti i condòmini”.
La nuova formulazione dell’art. 66 disp. att. c.c., la cui approvazione è stata decisamente influenzata dall’emergenza pandemica tutt’ora in atto, indurrà l’utenza condominiale ad avvicinarsi a nuove tecnologie e ad adattarsi a sistemi interattivi per molti impensabili sino a qualche mese fa.
Restano impregiudicate alcune questioni, sulle quali si attendono pronunce dottrinarie e giurisprudenziali, tra le quali spiccano le modalità di raccolta del consenso e la riferibilità –alla singola riunione o a tutte quelle a venire- del consenso eventualmente prestato.
Indubbiamente si succederanno, nei prossimi giorni, le interpretazioni alle quali guardiamo con sincera curiosità.
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