Nel contesto della gestione condominiale, la questione dell’installazione di sistemi di videosorveglianza suscita frequentemente dibattiti sia sotto il profilo tecnico che giuridico. L’impossibilità, in taluni casi, di procedere all’installazione di impianti effettivi – per ostacoli economici o per l’assenza del consenso richiesto ex art. 1136 c.c. – ha portato alcuni amministratori o condòmini a ricorrere a dispositivi finti. Tali strumenti, pur non esercitando un’effettiva attività di ripresa, sono percepiti come un valido strumento di dissuasione nei confronti di potenziali soggetti intenzionati a porre in essere condotte illecite. Tuttavia, la liceità delle cosiddette telecamere finte in ambito condominiale non può essere affermata in termini assoluti, essendo necessario operare un’analisi che tenga conto delle implicazioni giuridiche derivanti dall’apparenza di sorveglianza.
Rilevanza giuridica della videosorveglianza simulata: il quadro normativo
L’assenza di un effettivo trattamento di dati personali esclude, in linea generale, l’applicabilità del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), come confermato dal Garante per la protezione dei dati personali nella FAQ n. 16 sulla videosorveglianza. Non essendovi captazione di immagini, difetta il presupposto tecnico-giuridico per l’attivazione della normativa in materia di protezione dei dati. Tuttavia, ciò non comporta automaticamente la liceità dell’installazione, in quanto entrano in gioco altri valori giuridici, tra cui la libertà individuale e l’affidamento legittimo dei consociati.
Già con il Provvedimento generale in materia di videosorveglianza del 29 aprile 2004, il Garante ha posto in evidenza come anche l’apparente presenza di un impianto possa produrre effetti psicologici rilevanti, incidendo sulla libertà di movimento e sulla percezione soggettiva della privacy, configurando dunque una forma indiretta di condizionamento. L’effetto intimidatorio – pur non sorretto da una concreta attività di monitoraggio – può assumere rilevanza giuridica sotto il profilo della lesione di diritti della personalità, potenzialmente azionabili ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. in caso di danno ingiusto.
Il concetto di affidamento legittimo e le possibili responsabilità risarcitorie
Una problematica centrale attiene alla creazione di un affidamento incolpevole da parte di soggetti che, percependo la presenza di un apparato di sorveglianza, possano ritenersi protetti in caso di eventi pregiudizievoli. Tale inganno percettivo può comportare conseguenze dannose in termini sia di comportamento (abbassamento soggettivo della soglia di attenzione) sia di danno patrimoniale (in caso, ad esempio, di furto subito in un’area ritenuta erroneamente videosorvegliata). In dottrina si è parlato, in tal senso, di culpa in vigilando in capo all’amministratore o ai condòmini che abbiano deciso la collocazione del sistema fittizio senza adeguata informazione agli interessati.
Un’ulteriore criticità deriva dalla presenza di cartelli informativi che, pur essendo richiesti per impianti reali ai sensi dell’art. 13 GDPR, se apposti in assenza di reale trattamento configurano una falsa dichiarazione potenzialmente lesiva. In tale ipotesi, l’uso di segnaletica ingannevole potrebbe integrare un’ipotesi di illecito civile ai sensi dell’art. 2043 c.c., e nei casi più gravi, una condotta sanzionabile penalmente per simulazione di atti pubblici, qualora si evochi un controllo istituzionale inesistente.
Consigli operativi e possibili misure alternative
In definitiva, l’impiego di telecamere non funzionanti all’interno di edifici condominiali deve essere oggetto di attenta valutazione giuridica, alla luce delle potenziali ricadute civilistiche e delle responsabilità personali. La scelta di soluzioni alternative, quali sistemi di controllo effettivi – purché installati nel rispetto delle maggioranze previste dall’art. 1122-ter c.c. – oppure l’adozione di misure di sicurezza passive come l’illuminazione perimetrale o il potenziamento del controllo accessi, risulta preferibile in un’ottica di tutela effettiva dei diritti e di riduzione del contenzioso.
La trasparenza nei confronti dei condomini e l’assenza di qualsiasi forma di rappresentazione fuorviante devono rimanere principi cardine nella gestione della sicurezza condominiale, affinché l’obiettivo della prevenzione non si traduca in una lesione – anche solo potenziale – della dignità e libertà personale dei soggetti interessati.
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