Il caso. Il condomino, che denomineremo Tizio, propone ricorso in Cassazione avverso la sentenza pronunciata nel 2019 dalla Corte di Appello di Palermo. In quest`ultima statuizione la Corte di Appello aveva respinto, con fermezza, il gravame avanzato da Tizio rispetto alla decisione presa in primo grado dal Tribunale di Palermo.
Il Tribunale di merito, difatti, aveva pronunciato sulla opposizione avanzata da Tizio avverso il decreto d’ingiunzione per il rimborso delle spese di esecuzione sostenute da Caio e Sempronio, altri condomini, al fine di conseguire l’esecuzione forzata degli obblighi di ripristino e di manutenzione di una terrazza a livello, a seguito di condanna passata in giudicato contenuta nella sentenza n. 935/2012 della Corte d’appello di Palermo.
Tizio, innanzi alla Corte di Appello, sosteneva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all’ingiunzione di pagamento, in quanto titolare soltanto di diritto di usufrutto sull`unità immobiliare in questione.
La Corte di Palermo ha invece affermato che l’obbligo di sostenere le spese di esecuzione, trovava titolo irrevocabile nella sentenza n. 935/2012, che individuava l’appellante come debitore, non avendo perciò rilievo l’alienazione della nuda proprietà dell’unità immobiliare in questione avvenuta nel 2004.
I motivi di ricorso. Tizio propone, dunque, ricorso in Cassazione articolato su due motivi. Con il primo motivo, Tizio, denuncia la falsa applicazione della legge, e soprattutto dell`ultimo comma dell`art. 111 c.p.c., sul presupposto della qualità di mero usufruttuario, in quanto tale non obbligato a concorrere alle spese di manutenzione straordinaria dell`immobile. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 91 o 92 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello avrebbe dovuto compensare le spese di lite.
La decisione. La Corte di Cassazione, con ordinanza del 30 giugno 2021 n. 18634, afferma che, in tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante, l’opponente può in tale sede far valere contestazioni circa la congruità delle spese, e non mettere in discussione l’obbligo di fare consacrato nel titolo esecutivo giudiziale, ovvero contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata risultante da sentenza passata in giudicato.
Il ricorrente solleva un’eccezione di difetto di legittimazione passiva rispetto all’esecuzione dell’obbligo di ripristino della terrazza a livello, statuito nella sentenza n. 935/2012 della Corte d’appello di Palermo, deducendo l’alienazione della nuda proprietà dell’unità immobiliare avvenuta nel 2004, e dunque in epoca anteriore alla formazione del titolo.
L’alienazione della cosa litigiosa durante il corso del processo non può determinare il trasferimento all’acquirente dell’obbligazione di risarcire i danni cagionati da un’indebita attività dell’alienante, avente ad oggetto la cosa stessa.
Invero, l’art. 111 c.p.c., ultimo comma., secondo il quale la sentenza pronunziata contro l’alienante spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, non si riferisce a qualunque ipotesi di successione a titolo particolare verificatasi nel corso del processo, ma solo alle ipotesi in cui il diritto che forma oggetto della successione si identifichi con quello sul quale si svolgeva la controversia, e che costituiva l’oggetto immediato dell’accertamento giurisdizionale.
Essendo, nella specie, oggetto dell’accertamento il rapporto, di natura obbligatoria e non reale, attinente al risarcimento dei danni da illecito per il difetto di manutenzione del bene, nessun rilievo assume comunque l’alienazione dello stesso in corso di causa.
Quanto al secondo motivo, esso è infondato, atteso che la regolamentazione delle spese dell’opposizione va effettuata sul principio di soccombenza, mentre la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sicché la pronuncia non può essere censurata in cassazione.
Il ricorso in Cassazione avanzato da Tizio è stato, pertanto, rigettato.
©Riproduzione riservata
Lascia un commento