Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 1525/2025 del 17 giugno 2025, ha rigettato l’impugnazione di una delibera condominiale relativa alla ripartizione delle spese per lavori di manutenzione straordinaria a tetto e facciate.
Parte attrice sosteneva che i costi dovessero essere suddivisi in base al criterio della “verticalità” ex art. 1123, comma 3, c.c., ma il Tribunale ha confermato la correttezza della ripartizione secondo la tabella millesimale generale.
I fatti di causa
Nel novembre 2023. l’assemblea del condominio aveva deliberato l’esecuzione di un intervento di rifacimento delle facciate e di alcune parti del tetto, unitamente al piano di riparto delle spese.
L’intervento traeva origine da una precedente delibera del 2022, alla quale la stessa attrice aveva partecipato favorevolmente.
Nonostante ciò, la condomina aveva impugnato la nuova delibera, sostenendo che l’intervento sul tetto dovesse gravare solo sui condomini sottostanti alla porzione interessata.
Il condominio, però, ha dimostrato che l’intervento riguardava l’intero edificio e che la ricorrente aveva già versato le somme richieste prima ancora di agire in giudizio.
La decisione del Tribunale e il principio giuridico affermato
Il Tribunale adito ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui le spese per la manutenzione del tetto — in quanto bene comune destinato alla protezione e copertura dell’intero edificio — devono essere sostenute da tutti i condomini secondo i millesimi generali (art. 1123, comma 1, c.c.).
Lo stesso principio vale per le facciate: anche esse costituiscono parte comune e non possono essere addebitate a singoli sulla base della loro collocazione verticale.
Il Tribunale ha rigettato integralmente la domanda dell’attrice, confermando la legittimità della delibera e condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite per € 1.800,00.
Gli effetti della decisione
La sentenza in commento è estremamente importante perché ribadisce principi cardine del settore condominiale, in con riferimento ai criteri di riparto delle spese da adottare.
Inoltre, offre una solida base per giustificare ai condomini i criteri di ripartizione di spese spesso contestate.
Il concetto chiave è chiaro: non si può invocare il criterio della “verticalità” per tetto e facciate, neppure se i lavori interessano solo una porzione apparentemente localizzata.
Questo principio vale ancor più quando l’intervento è deliberato per l’intero edificio, come nel caso di specie.
©Riproduzione riservata
Se il tetto é composto da piú falde non continue e non sullo spesso piano, sarebbe giusto far intervenire alla spesa per riparazione, solo i condomini in verticale sotto il tetto da riparare. Se poi il tetto copre la mansarda di un unico proprietario e lo stesso ha delle finestre o motori condizionatori o altro, la spesa dovrebbe essere a carico totale del proprietario mansarda per la quabtitá di tetto a lui interessato.