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Tettoia e pergolato, pari non sono. Lo decide l’assemblea condominiale

Tettoia e pergolato, pari non sono. Lo decide l’assemblea condominiale

Non puoi costruire una tettoia, se l’assemblea ha autorizzato “solo” un pergolato

Il fatto. L’assemblea autorizzava i proprietari di un appartamento al piano terra a realizzare sul loro terrazzo un pergolato in legno completamente aperto sui fianchi. Questi, però, realizzavano una struttura con caratteristiche diverse. Gli altri condomini ricorrono in giudizio chiedendo la rimozione del manufatto,in quanto diverso da quello autorizzato dall’assemblea condominiale e lesivo del decoro architettonico dell’edificio.

La Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 332 del 30 maggio 2020, ha dato ragione agli attori.

L’opera va demolita. Per i giudici, il manufatto realizzato si qualifica, tecnicamente e giuridicamente, come “tettoia”, e non come “pergolato”. Pertanto, a prescindere dalle dimensioni, non ci sono dubbi sulla sua illegittimità.

Distinzione tra “pergolato” e “tettoia”. La questione affrontata dalla sentenza in commento ruota tutta intorno a questa domanda.  In assenza di definizione  normativa, la giurisprudenza ha più volte preso in considerazione  la  nozione  di  “pergolato” per  distinguerla  dalla  “tettoia”(Cass.pen. n. 19973/2008; Cass.pen. n. 10534/2009).

La diversità strutturale delle due opere è rilevabile dal fatto che:

  • mentre il  pergolato  costituisce  una  struttura  aperta  sia  nei  lati  esterni  che  nella  parte superiore  ed  è  destinato  a  creare  ombra,
  • la tettoia  può  essere  utilizzata  anche  come  riparo  ed aumenta l’abitabilità dell’immobile

Il pergolato. Il pergolato,in particolare, si caratterizza  come  manufatto  avente  natura  ornamentale,  realizzato  in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta,  che  funge  da  sostegno  per  piante  rampicanti,  attraverso  le  quali  realizzare  riparo  e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni (Cons. Stato, 29/09/2011, n. 5409).

In base a tali  caratteristiche,  è stato escluso che  possa  rientrare  nella  nozione  di  “pergolato” una struttura realizzata mediante pilastri e travi in legno di significative dimensioni, tali da renderla solida e robusta facendone presumere una permanenza prolungata nel tempo (Cons. Stato 02/10/2008, n. 4793). È qualificato come pergolato, invece, un manufatto precario, facilmente rimovibile, costituito da una intelaiatura in legno non infissa al pavimento nè alla parete dell’immobile (cui è solo addossata), non chiusa in alcun lato, compreso quello di copertura (Cons. Stato 07/11/2005, n. 6193)

La tettoia. La tettoia   si   caratterizza   come   struttura   pensile,  addossata  al  muro o interamente  sorretta  da  pilastri,  di  possibile  maggiore  consistenza  e  impatto  visivo  rispetto  al pergolato, il quale è normalmente costituito da una serie parallela di pali collegati da un’intelaiatura leggera,  idonea  a  sostenere  piante  rampicanti  o  a  costituire  struttura  ombreggiante,  senza  chiusure laterali (Cons. Stato 18/02/2015, n. 825).

In definitiva, s’intende  per  pergolato  una  struttura  aperta  sia  nei  lati  esterni  che  nella  parte superiore,  realizzata  con  materiali  leggeri,  senza  fondazioni,  di  modeste  dimensioni  e  di  facile rimozione,  la  cui  finalità è  quella  di  creare  ombra  mediante  piante  rampicanti  o  teli  cui  offrono sostegno (Cass.pen.29/03/2018, n.23183).

La decisione. Nel caso di  specie,  è stato accertato che la struttura realizzata dai condomini si qualifica “tettoia”, in quanto è costituita da pilastri e travi in legno di importanti dimensioni, ben ancorati  al  suolo,  tali  da  rendere  la  struttura  stessa  solida  e  robusta  e  dafarne  presumere  una permanenza prolungata nel tempo, completamente chiusa in copertura con un tavolato in legno, un sovrastante strato di tegole ed un sistema di raccolta delle acque piovane.

In sostanza, il manufatto realizzato è del tutto diverso dal “pergolato” autorizzato dall’assemblea condominiale.

I giudici hanno quindi condannato i condomini a rimuovere del tutto il manufatto realizzato ed a installarne uno nuovo, che abbia le caratteristiche di  una  struttura  aperta  sia  nei  lati  esterni  che superiore,  realizzata  con  materiali  leggeri,  senza  fondazioni  o  ancoraggi  fissi  al  suolo,  di  modeste dimensioni  e  di  facile  rimozione,  la  cui  finalità  sia  quella  di  creare  ombra  mediante  piante rampicanti o teli cui offrono sostegno.

©Riproduzione riservata

Avv. Giuseppe Donato Nuzzo

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