Il fatto. L’assemblea autorizzava i proprietari di un appartamento al piano terra a realizzare sul loro terrazzo un pergolato in legno completamente aperto sui fianchi. Questi, però, realizzavano una struttura con caratteristiche diverse. Gli altri condomini ricorrono in giudizio chiedendo la rimozione del manufatto,in quanto diverso da quello autorizzato dall’assemblea condominiale e lesivo del decoro architettonico dell’edificio.
La Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 332 del 30 maggio 2020, ha dato ragione agli attori.
L’opera va demolita. Per i giudici, il manufatto realizzato si qualifica, tecnicamente e giuridicamente, come “tettoia”, e non come “pergolato”. Pertanto, a prescindere dalle dimensioni, non ci sono dubbi sulla sua illegittimità.
Distinzione tra “pergolato” e “tettoia”. La questione affrontata dalla sentenza in commento ruota tutta intorno a questa domanda. In assenza di definizione normativa, la giurisprudenza ha più volte preso in considerazione la nozione di “pergolato” per distinguerla dalla “tettoia”(Cass.pen. n. 19973/2008; Cass.pen. n. 10534/2009).
La diversità strutturale delle due opere è rilevabile dal fatto che:
- mentre il pergolato costituisce una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore ed è destinato a creare ombra,
- la tettoia può essere utilizzata anche come riparo ed aumenta l’abitabilità dell’immobile
Il pergolato. Il pergolato,in particolare, si caratterizza come manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni (Cons. Stato, 29/09/2011, n. 5409).
In base a tali caratteristiche, è stato escluso che possa rientrare nella nozione di “pergolato” una struttura realizzata mediante pilastri e travi in legno di significative dimensioni, tali da renderla solida e robusta facendone presumere una permanenza prolungata nel tempo (Cons. Stato 02/10/2008, n. 4793). È qualificato come pergolato, invece, un manufatto precario, facilmente rimovibile, costituito da una intelaiatura in legno non infissa al pavimento nè alla parete dell’immobile (cui è solo addossata), non chiusa in alcun lato, compreso quello di copertura (Cons. Stato 07/11/2005, n. 6193)
La tettoia. La tettoia si caratterizza come struttura pensile, addossata al muro o interamente sorretta da pilastri, di possibile maggiore consistenza e impatto visivo rispetto al pergolato, il quale è normalmente costituito da una serie parallela di pali collegati da un’intelaiatura leggera, idonea a sostenere piante rampicanti o a costituire struttura ombreggiante, senza chiusure laterali (Cons. Stato 18/02/2015, n. 825).
In definitiva, s’intende per pergolato una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore, realizzata con materiali leggeri, senza fondazioni, di modeste dimensioni e di facile rimozione, la cui finalità è quella di creare ombra mediante piante rampicanti o teli cui offrono sostegno (Cass.pen.29/03/2018, n.23183).
La decisione. Nel caso di specie, è stato accertato che la struttura realizzata dai condomini si qualifica “tettoia”, in quanto è costituita da pilastri e travi in legno di importanti dimensioni, ben ancorati al suolo, tali da rendere la struttura stessa solida e robusta e dafarne presumere una permanenza prolungata nel tempo, completamente chiusa in copertura con un tavolato in legno, un sovrastante strato di tegole ed un sistema di raccolta delle acque piovane.
In sostanza, il manufatto realizzato è del tutto diverso dal “pergolato” autorizzato dall’assemblea condominiale.
I giudici hanno quindi condannato i condomini a rimuovere del tutto il manufatto realizzato ed a installarne uno nuovo, che abbia le caratteristiche di una struttura aperta sia nei lati esterni che superiore, realizzata con materiali leggeri, senza fondazioni o ancoraggi fissi al suolo, di modeste dimensioni e di facile rimozione, la cui finalità sia quella di creare ombra mediante piante rampicanti o teli cui offrono sostegno.
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