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Va demolita la veranda realizzata sul balcone se viola il diritto di veduta del vicino

Va demolita la veranda realizzata sul balcone se viola il diritto di veduta del vicino

La copertura sul balcone deve rispettare le distanze e non ostacolare la veduta del terrazzo confinante

Il fatto. Un condomino realizza un manufatto a chiusura del proprio terrazzo, realizzato in struttura lignea stabilmente ancorata ai parapetti in muratura esistenti ed ancorato stabilmente alla facciata condominiale.

Il proprietario dell’appartamento confinante agisce in giudizio sostenendo che tale opera, oltre a violare la normativa sulle distanze tra i fabbricati ed il decoro architettonico dell’edificio, lede il proprio diritto di veduta. Pertanto, chiede al giudice di disporre l’eliminazione del manufatto.

Il Tribunale di Potenza, con sentenza n. 312 del 26 giugno 2020, ha accolto la domanda ordinando l’integrale demolizione della struttura eretta a copertura del terrazzo.

Distante e diritto di veduta. Sappiamo che le norme sulle distanze minime delle costruzioni dalle vedute, previste dall’art. 907 del codice civile, è applicabile anche nei rapporti tra condomini di un edificio.

Il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare, dalle proprie aperture, la veduta non solo frontalmente ma anche obliquamentee lateralmente.

Di conseguenza, ciascun condomino può opporsi alla costruzione di altro condomino che,  direttamente  o  indirettamente,  pregiudichi l’esercizio di tale suo diritto, senza che possano rilevare  le  esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino.

Esercizio del diritto di veduta. L’art. 907 c.c. va interpretato  nel  senso  che  la  distanza  di  tre  metri  dalla  soglia dalla quale si esercita la veduta opera non solo nella proiezione orizzontale, ma anche in quella verticale.

L’esercizio della veduta opera in ogni direzione, e quindi non solo in orizzontale ma anche in verticale,ed impone conseguentemente che la nuova costruzione, anche nel caso in  cui  non  sia  in  aderenza,  non  possa  comunque essere posizionata ad una distanza inferiore di tre metri, nella duplice proiezione orizzontale e verticale, dalla soglia dell’apertura dalla quale si esercita la preesistente veduta.

Tutela del diritto di veduta. Il dirittodi  veduta  appartiene al  titolare  di  ogni  singolo  appartamento. Risulta legittimato ad agire solo colui che vanti un diritto che gli appartenga. In altri termini, per essere legittimati «si  possono  far  valere  solo  diritti  che  si  affermano come  propri  e  la  cui  titolarità  passivasi  affermi  in  capo  a  colui  contro  il  quale  si proponga  la  domanda»  (Cass. civ. n.1549/2016).

Il  diritto di veduta si  sostanzia  nella  facoltà  del proprietario all’inspectioed  alla prospectio,  vale  a  dire  alla  possibilità  di  guardare  e sporgersi   sul   fondo   altrui,   non   solo   frontalmente   ma   anche   obliquamente   e lateralmente. Il legislatore, onde evitare l’occlusione della veduta, prevede il divieto di costruire ad una distanza minore di tre metri.

Una volta  dimostrato  il  fatto  obiettivo  della  violazione,  non occorre  un’autonoma  e  specifica  prova  del  pregiudizio  sofferto,  che  può  essere valutato dal giudice equitativamente a norma dell’art. 1226 c.c. ove risulti la difficoltà di una sua precisa determinazione in relazione alla peculiarità del fatto dannoso.

Nuova costruzione. Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta si evince che è stata realizzata una struttura che per forma, dimensione e modalità di posa e tipologia di materialeutilizzato e per le modalità di ancoraggio ai parapetti divisori e alla facciata condominiale, “è  da  classificare  come  nuova  costruzione,  realizzata a  distanza  inferiore da quella prevista dalla legge rispetto alla proprietà confinante.

Si tratta – afferma il giudice – di struttura “all’evidenza idonea ad ostacolarne stabilmente l’esercizio della “inspectio” e della “prospectio” nonché di goderne di luce ed aria dalla veduta”.

In altri termini, il condominio convenuto ha nella sostanza trasformato il proprio balcone in veranda, elevandola e sviluppandola sull’intera area del balcone in maniera tale da limitare la veduta del balcone confinante di proprietà dell’attore. Ha quindi violato il diritto di veduta del proprietario del terrazzo costruito in aderenza e separato da parapetti in muratura.

Per questi motivi, la struttura di copertura deve essere  integralmente  demolita.

©Riproduzione riservata

Avv. Giuseppe Donato Nuzzo

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