Nel pomeriggio del 5 gennaio 2022, la seduta straordinaria del Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che integra la (già copiosa) normativa in materia di gestione della pandemia da Covid-19, introducendo alcune (limitate) novità anche per il settore condominiale.
Vaccinazione obbligatoria anche per gli amministratori di condominio. La novità principale introdotta dal nuovo decreto-legge riguarda l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri di età superiore ai 50 anni.
Procedendo con la progressiva estensione dell’obbligo vaccinale “per categorie”, dopo il personale medico e sanitario (art. 4 d.l. 44/2021), i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (art. 4-bis d.l. 44/2021) e il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale e altri settori (art. 4-ter d.l. 44/2021), tutte le persone (siano essi occupati o inoccupati) di età superiore ai 50 anni sono tenute a vaccinarsi.
Fermo restando le esenzioni connesse agli accertati pericoli per la salute attestati dal medico, la norma in questione non lascia spazio a margini interpretativi: chiunque dovrà sottoporsi alla vaccinazione anticovid.
Per quanto ci interessa, avendo raggiunto il cinquantesimo anno di età, quindi, sia i condomini che gli amministratori di condominio, per non parlare degli appaltatori, dovranno sottoporsi al ciclo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.
Green pass obbligatorio per i collaboratori dello studio di amministrazione e i dipendenti del condominio. L’estensione dell’obbligo vaccinale comporta la necessità di possedere ed esibire – secondo le procedure adottate – il “certificato verde COVID-19” (c.d. Green Pass).
Tale circostanza impazza senz’altro in relazione al personale dipendente degli studi di amministrazione e per i dipendenti dei condomini (es. portieri) che, avendo raggiunto il cinquantesimo anno di età, è obbligato a sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria.
Ne consegue la necessità, per l’Amministratore/Condominio-Datore di lavoro, di adeguare le procedure interne, aggiornare – qualora fosse necessario – il DVR e la documentazione relativa al trattamento dei dati personali del personale dipendente.
Si ricorda, infatti, che la gestione dei controlli del Green Pass integra una fattispecie di trattamento dei dati personali “particolari” (già: sensibili), in quanto riguardante la sottoposizione a trattamenti sanitari e, nel caso di guarigione da Covid, lo stato di salute (attuale) del dipendente.
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L’incognita delle assemblee. L’art. 2 della bozza di decreto-legge prevede che – fino al 31 marzo 2022 – l’accesso ad alcune tipologie di servizi sia condizionato al possesso del Green Pass. Si fa riferimento, in particolare, alle attività riguardanti «servizi postali, bancari e finanziari», nonché «attività commerciali».
È escluso l’obbligatorio possesso del Green Pass per accedere a quelle attività «necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
Pertanto, non è previsto alcun obbligo in relazione all’accesso allo Studio Professionale. Ne consegue che, rispettando le normative circa il distanziamento sociale, la sanificazione dei locali e l’obbligo di indossare la mascherina, tenuto conto delle eventuali limitazioni connesse al “colore” della zona, non è preclusa la possibilità di organizzare e tenere assemblee di condominio presso lo Studio dell’Amministratore.
Diversamente, l’accesso alle strutture commerciali (es. sale da ballo, cinema, locali parrocchiali, sale riunioni, sale conferenze ed eventi…) sarà soggetto al controllo del possesso, da parte del condomino, del Green Pass, anche nel caso in cui il locale venga utilizzato per organizzare un’assemblea di condominio.
Ovviamente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che sarà emanato potrebbe escludere l’attività «assemblea di condominio» dal novero di quelle per le quali è obbligatorio il possesso del Certificato verde ai fini dell’accesso ai luoghi.
Pacchetto Green pass e assemblee condominiali: istruzioni per l’uso
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Come se tutti gli amministratori fossero over 50…
Un titolo più ambiguo non si poteva scegliere?