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Veranda abusiva e Superbonus 110%. Quali sono gli strumenti di tutela a disposizione dei condòmini?

Veranda abusiva e Superbonus 110%. Quali sono gli strumenti di tutela a disposizione dei condòmini?

Verande, Superbonus 110% e sussistenza dell’abuso edilizio. Quali sono gli strumenti di tutela che hanno a disposizione i condòmini.

In epoca di corsa sfrenata al Superbonus 110% e di pressanti richieste di condòmini disposti a tutto pur di poter appaltare al più presto i lavori, siamo naturalmente portati a chiederci: è davvero così semplice accedere a quella che, indubbiamente, rappresenta la migliore occasione mai offerta dallo Stato ai cittadini per ristrutturare completamente i condomini che ne abbiano i requisiti?

Un complesso normativo, che ha messo in moto una macchina operativa in grado di muovere ingenti capitali e professionalità di ogni genere, e che, potenzialmente, potrebbe divenire uno dei principali strumenti di quel complesso fenomeno urbanistico denominato “Rigenerazione Urbana”, viene paralizzato da due semplici parole: abuso edilizio.

Gli abusi edilizi in Condominio. Poteri ispettivi e responsabilità dell’Amministratore

Del tutto evidente che, al netto di eventuali intervenute sanatorie, le verande abusive costituiscano un illecito primario che non consente all’intera compagine condominiale di accedere al Superbonus 110%.

Dal punto di vista condominiale,  la veranda abusiva presenta le seguenti ulteriori criticità:

1) l’aumento di volumetria, potrebbe determinare il venir meno delle distanze tra fabbricati frontistanti, con conseguente violazione delle norme del codice civile in materia;

2) potrebbe determinare un’alterazione strutturale del fabbricato, compromettendone la sicurezza antisismica;

3) potrebbe alterare il decoro architettonico dell’edificio.

A questo punto, accertata la sussistenza dell’abuso edilizio, occorre verificare quali siano gli strumenti di tutela che hanno a disposizione quei condòmini che,  si vedono ingiustamente privati della possibilità di godere del beneficio fiscale in oggetto.

Ecco cosa potranno fare:

  1. rivolgersi all’amministratore, il quale immediatamente provvederà ad intimare il ripristino dello stato dei luoghi all’autore dell’illecito.
  2. In caso di inerzia reiterata di quest’ultimo, l’amministratore convocherà un’assemblea straordinaria che dovrà determinarsi sulle iniziative ulteriori da intraprendere, ben potendo imporre l’immediata rimozione della veranda abusiva, deliberando, contestualmente, in difetto, un’azione giudiziaria di risarcimento nei confronti dell’autore dell’illecita installazione.

Naturalmente, giova precisare che sia i singoli condòmini, sia l’amministratore, qualora il procedimento indicato fosse incompatibile con la ristretta tempistica per accedere al Superbonus 110%, potrebbero, in autonomia, direttamente rivolgersi alle autorità competenti e denunciare l’occorso, favorendo l’apertura di un procedimento amministrativo a carico del responsabile.

Ecco, dunque, che, per quest’ultimo sarebbe opportuno procedere in autonomia alla rimozione del manufatto abusivo, uniformandosi al deliberato assembleare, in modo da evitare sul filo di lana spiacevoli implicazioni giudiziarie.

©Riproduzione riservata

Avv. Roberto Rizzo

Via Ettore Majorana, 106 - 87035 Rende (CS) 348 656 5133 robertorizzoa@gmail.com http://studiolegalerobertorizzo.it

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Una risposta a “Veranda abusiva e Superbonus 110%. Quali sono gli strumenti di tutela a disposizione dei condòmini?”

  1. Questo articolo è del 2021,sono uscite sentenze e pareri difformi sulla possibilità del condominio/palazzina di usufruire del bonus pur in presenza di un abuso edilizio da parte di un solo condomino. Vorrei conferma di quanto sopra scritto.

    grazie
    Distinti saluti

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