Il proliferare dei casi di accesso ai c.d. “Superbonus” e “Sismabonus”, in particolare da parte dei Condomini, sta creando un interessante casistica giurisprudenziale che interessa spesso la validità, o meno, delle delibere assembleari che approvano l’accesso a detti incentivi e, conseguentemente, i lavori affidati alle imprese edili (nonché i mandati ai professionisti incaricati della redazione dei complessi progetti ad essi prodromici).
Il Tribunale di Palermo è stato interessato di un caso relativo all’impugnazione da parte di un condomino di un decreto ingiuntivo emesso da detto ufficio giudiziario e fondato su spese condominiali approvate da tre diverse precedenti delibere assembleari, una delle quali, nel 2015, tra le altre cose, aveva approvato il rendiconto ed il riparto relativo all’esecuzione di opere di risanamento statico e architettonico dell’immobile, pur in assenza del relativo computo metrico.
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Secondo la prospettazione del condomino attoreo, la mancanza di detto computo metrico, nel quale sono dettagliatamente indicati tutti i lavori da eseguire con i relativi costi avrebbe comportato l’irrealizzabilità del progetto e, conseguentemente, la nullità delle delibere assembleari di approvazione dello stesso, di un riparto delle spese non fondato su un computo metrico e, infine, di un bilancio consuntivo fondato su spese non dettagliatamente indicate.
A sostegno della propria tesi difensiva, il condomino impugnante depositava una relazione redatta da parte di taluni tecnici all’uopo incaricati, che ebbero a prendere visione degli elaborati relativi al progetto di risanamento statico dell’immobile depositato presso gli enti preposti ed affermarono, per l’appunto che esso fosse viziato dalla mancanza del computo metrico estimativo dei lavori.
Al pari di ciò, detti tecnici evidenziarono la non congruità del quadro economico allegato al verbale di assemblea, in cui si riportavano le singole voci di spesa, proprio quale conseguenza della mancanza di detto computo metrico estimativo, che avrebbe reso il progetto esecutivo non realizzabile.
Il Tribunale di Palermo, che già aveva respinto in precedenza l’istanza del condomino volta alla sospensione della provvisoria efficacia del decreto ingiuntivo opposto, ha respinto le domande di parte opponente, in primo luogo rilevando come i motivi di nullità ritenuti sussistenti dalla stessa, possano essere individuati unicamente nella mancanza degli elementi essenziali della delibera, nell’oggetto impossibile, illecito o non rientrante nelle competenze dell’assemblea, nella circostanza che la delibera incida sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di uno dei condomini o nella invalidità in relazione all’oggetto.
Vige nel nostro ordinamento, infatti, il principio di tassatività dei casi di nullità, anche con riferimento alle delibere assembleari, anche e soprattutto per il principio di certezza del diritto e si salvaguardia degli atti compiuti (in questo caso da parte dell’assemblea).
Orbene.
Vige nel nostro ordinamento il fondamentale principio per il quale non è consentito al condomino al quale sia stato notificato un decreto ingiuntivo per il pagamento degli oneri condominiali di impugnare lo stesso adducendo motivi e ragioni che lo stesso avrebbe dovuto far valere in sede di impugnazione della delibera condominiale che li approvò e ciò al fine di evitare che possa essere aggirata la norma che prevede il termine breve di 30 giorni (dalla delibera per il condomino presente e dissenziente e dalla notifica del verbale da parte dell’amministratore per il condomino assente) per impugnare la delibera stessa.
Solo un vizio che possa comportare la nullità (e non la mera annullabilità) della delibera assembleare potrebbe essere rilevato e fatto valere nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel caso che ci occupa, tuttavia, il Tribunale di Palermo insussistente la nullità della delibera per l’asserita mancanza del computo metrico, laddove il Condominio, nel costituirsi, ha dimostrato l’esistenza del quadro economico, dell’ammontare dei lavori, nonché dell’approvazione del progetto da parte del Genio Civile, circostanza che dimostra l’efficacia del progetto che, altrimenti, sarebbe stato respinto.
Una simile pronuncia, come si diceva all’inizio, assume particolare rilevanza oggi, in considerazione dell’accesso ai c.d. Superbonus da numerosissimi Condomini che, in caso contrario, rischierebbero, e non poco, di dover restituire le corpose sovvenzioni ricevute per un vizio che, invece, il Tribunale di Palermo ha ritenuto non sussistente.
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