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Videosorveglianza condominiale: indicazioni operative dal Garante Privacy nel documento 2025

Videosorveglianza condominiale: indicazioni operative dal Garante Privacy nel documento 2025

Il nuovo documento del Garante Privacy del 2025 ribadisce che la videosorveglianza condominiale può essere attuata solo previo deliberato consenso assembleare e nel rispetto delle norme del GDPR

Nel contesto condominiale, l’adozione di sistemi di videosorveglianza comporta rilevanti implicazioni in termini di protezione dei dati personali. Il documento di indirizzo pubblicato nel 2025 dal Garante per la protezione dei dati personali fornisce chiarimenti essenziali sulle condizioni di liceità del trattamento, individuando obblighi precisi in capo al condominio e all’amministratore. La normativa di riferimento, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e le disposizioni del Codice civile, impongono una rigorosa osservanza dei principi di trasparenza, proporzionalità e responsabilità, al fine di garantire il corretto bilanciamento tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali.

Installazione di impianti di sorveglianza condominiale: obblighi normativi e presupposti

Il recente documento di indirizzo pubblicato nel 2025 dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha fornito nuovi chiarimenti riguardo al trattamento dei dati nell’ambito condominiale, con particolare attenzione ai sistemi di videosorveglianza installati nelle parti comuni degli edifici. Le nuove indicazioni rafforzano l’obbligo di conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), prevedendo requisiti stringenti per l’installazione e la gestione di tali impianti, al fine di garantire un trattamento lecito, trasparente e proporzionato dei dati personali.

Delibera assembleare: condizione imprescindibile per l’installazione

L’autorizzazione all’installazione di telecamere nelle parti comuni dell’edificio è subordinata a una delibera dell’assemblea condominiale, così come previsto dall’art. 1122-ter c.c., introdotto dalla L. 220/2012. La validità della delibera è subordinata alla doppia maggioranza di cui all’art. 1136, comma 2 c.c.: la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore millesimale dell’edificio. Tale condizione si applica anche nei “condomini minimi”, composti da soli due proprietari. Qualsiasi iniziativa individuale volta all’installazione unilaterale di dispositivi di ripresa è da considerarsi illecita, con potenziali conseguenze sanzionatorie ai sensi della normativa vigente.

Titolare del trattamento: ruolo e responsabilità

Il soggetto giuridicamente responsabile del trattamento dei dati acquisiti tramite il sistema di videosorveglianza è il condominio, rappresentato legalmente dall’amministratore pro tempore. Tale soggetto deve determinare finalità, modalità e durata della conservazione dei dati, nonché designare eventuali soggetti autorizzati all’accesso. Anche qualora venga affidata la gestione tecnica del sistema a un fornitore esterno, la titolarità del trattamento resta in capo al condominio, che deve garantire il rispetto del principio di “accountability” di cui all’art. 5, par. 2 del GDPR.

Richieste di accesso ai filmati: diritti limitati e valutazioni discrezionali

Il diritto di accesso alle registrazioni è riconosciuto esclusivamente all’interessato, limitatamente alle immagini in cui egli sia chiaramente identificabile, secondo quanto stabilito dall’art. 15 del GDPR. Non è consentito l’accesso a registrazioni contenenti dati personali di terzi, salvo in situazioni eccezionali in cui l’interesse legittimo dell’istante sia supportato da evidenze (es. danneggiamenti documentati). Anche in tali circostanze, la valutazione resta nella discrezionalità del titolare, che dovrà operare un bilanciamento tra diritti contrapposti, documentando le motivazioni della propria decisione.

Limiti di inquadratura: esclusione di spazi pubblici e proprietà altrui

Il Garante ribadisce che l’angolo visuale delle telecamere installate in ambito condominiale deve limitarsi alle aree comuni dell’edificio. Le riprese di aree pubbliche o di proprietà di terzi sono consentite esclusivamente in presenza di comprovate esigenze di sicurezza (ad esempio, episodi ricorrenti di furti o atti vandalici), e comunque nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità. Il mancato rispetto di tali criteri può configurare non solo un trattamento illecito dei dati, ma anche il reato di cui all’art. 615-bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata).

Contenuti obbligatori della delibera condominiale

La delibera approvativa deve contenere elementi sostanziali, e non può limitarsi a una mera autorizzazione generica. In particolare, devono essere specificati: la collocazione delle telecamere, le finalità del trattamento, i tempi di conservazione delle immagini e i soggetti legittimati all’accesso. La delibera deve inoltre rispettare il principio di minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. c) del GDPR, assicurando che vengano raccolti solo i dati strettamente necessari. È altresì obbligatoria l’installazione di idonea cartellonistica informativa, visibile e conforme ai requisiti previsti dal Provvedimento generale in materia di videosorveglianza del Garante. Il mancato adempimento di tali obblighi espone il condominio a sanzioni amministrative e responsabilità civili, come confermato anche dalla giurisprudenza (Tribunale di Roma, sent. n. 8678/2021).

Conclusioni: videosorveglianza e trattamento dei dati nel rispetto del GDPR

L’attivazione di un sistema di videosorveglianza in ambito condominiale costituisce un’operazione di trattamento di dati personali che richiede un approccio sistemico, conforme alle disposizioni del GDPR e alle recenti linee guida del Garante (2025). Le parole chiave per una gestione conforme sono: delibera, legittimità, trasparenza, minimizzazione e responsabilità. Ogni fase del trattamento deve essere tracciabile e documentata, al fine di prevenire violazioni e garantire la tutela dei diritti degli interessati.

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    Avv. Raffaele Marascio

    Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile.

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