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Videosorveglianza e spioncino elettronico: profili giuridici e necessità di delibera

Videosorveglianza e spioncino elettronico: profili giuridici e necessità di delibera

L’installazione di dispositivi di videosorveglianza all’interno di un condominio pone rilevanti questioni giuridiche connesse alla tutela della privacy e alla disciplina condominiale. Particolare attenzione deve essere posta sulla distinzione tra strumenti di mera visione e sistemi di registrazione continuativa, nonché sulla necessità di una preventiva delibera assembleare per l’installazione di tali dispositivi. Un punto controverso riguarda la natura giuridica dello spioncino elettronico e il suo inquadramento normativo ai fini della disciplina sulla videosorveglianza.

Lo spioncino elettronico e la videosorveglianza: profili giuridici
Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle disposizioni del Codice Civile, lo spioncino elettronico non rientra nella categoria dei sistemi di videosorveglianza qualora la sua funzione si limiti alla mera visione dell’area antistante la porta di ingresso, senza alcuna registrazione continuativa. Tale configurazione esclude l’applicabilità delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018).

Diversamente, qualora il dispositivo consenta la registrazione permanente delle immagini o l’inquadratura di aree comuni condominiali, esso assume la natura di sistema di videosorveglianza e deve conformarsi alle prescrizioni normative in materia di tutela della privacy e disciplina condominiale.

Quando un impianto di videosorveglianza richiede l’approvazione assembleare?
L’installazione di sistemi di videosorveglianza che riprendano spazi comuni del condominio necessita della preventiva approvazione dell’assemblea condominiale, secondo quanto disposto dall’articolo 1122-ter del Codice Civile. Tale norma prevede che l’installazione sia deliberata con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, rappresentanti almeno la metà del valore millesimale dell’edificio.

L’installazione priva di autorizzazione assembleare costituisce un’ipotesi di illecito condominiale, con potenziali violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali e conseguenti sanzioni a carico del responsabile. L’amministratore di condominio, in tali circostanze, ha l’onere di invitare il condomino alla rimozione dell’impianto, diffidandolo dal proseguire il trattamento illecito dei dati personali.

Obblighi dell’amministratore e tutela della privacy condominiale
L’amministratore di condominio riveste un ruolo cruciale nella gestione della privacy condominiale, dovendo garantire la conformità delle installazioni di videosorveglianza alle disposizioni normative vigenti. Egli è tenuto a informare i condomini in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dall’utilizzo di tali sistemi e a vigilare sulla corretta applicazione delle deliberazioni assembleari.

In caso di installazione non autorizzata di un impianto di videosorveglianza, l’amministratore deve attivarsi tempestivamente per ristabilire la legalità, evitando l’insorgere di contenziosi e il rischio di sanzioni amministrative o civili per violazione della normativa sulla protezione dei dati personali.

La videosorveglianza in ambito condominiale, dunque, richiede un’attenta valutazione giuridica, sia in relazione alla sua legittimità, sia rispetto alle garanzie di tutela della privacy dei soggetti coinvolti. L’osservanza delle norme vigenti e l’adozione di corrette procedure deliberative costituiscono strumenti imprescindibili per la gestione conforme di tali impianti all’interno del condominio.

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    Avv. Raffaele Marascio

    Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile.

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