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Videosorveglianza in condominio: cosa fare se la delibera non è recuperabile?

Videosorveglianza in condominio: cosa fare se la delibera non è recuperabile?

L'avvicendamento tra amministratori può comportare criticità documentali, specialmente quando atti essenziali risultano irreperibili

L’installazione di un impianto di videosorveglianza in ambito condominiale è subordinata a un’esplicita deliberazione assembleare, adottata nel rispetto delle maggioranze previste dall’art. 1136 c.c. e in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Tuttavia, può verificarsi il caso in cui, a seguito del passaggio di consegne tra amministratori, la relativa delibera non sia più reperibile. Tale circostanza impone un’attenta analisi degli obblighi legali e delle soluzioni percorribili per garantire la regolarità dell’impianto.

Necessità di una nuova delibera assembleare

Qualora la delibera originaria non sia più disponibile, risulta necessario convocare l’assemblea condominiale per procedere a una nuova approvazione, al fine di sanare il vizio documentale ed evitare potenziali contestazioni da parte dei condomini o delle autorità preposte alla tutela della privacy. La delibera dovrà indicare in modo chiaro e dettagliato le finalità della videosorveglianza, le modalità di gestione e conservazione delle immagini e la conformità dell’impianto alla normativa vigente.

Implicazioni giuridiche di un impianto privo di delibera valida

La mancanza di una delibera assembleare regolarmente adottata può determinare l’illegittimità dell’impianto di videosorveglianza, con conseguenze rilevanti sia in ambito civile che amministrativo. I condomini potrebbero eccepire la violazione del loro diritto alla riservatezza e promuovere azioni volte alla rimozione dell’impianto o alla richiesta di risarcimento danni per trattamento illecito di dati personali. Inoltre, l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali potrebbe avviare un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 83 del GDPR, con l’irrogazione di sanzioni pecuniarie significative nei confronti del condominio o dell’amministratore ritenuto responsabile della violazione.

Obblighi e doveri dell’amministratore subentrante

L’amministratore che assume l’incarico ha l’onere di verificare la sussistenza della documentazione inerente agli impianti tecnologici installati, tra cui il sistema di videosorveglianza. In caso di assenza della delibera autorizzativa, è imprescindibile procedere alla convocazione dell’assemblea per ottenere un nuovo atto deliberativo. Al contempo, è necessario predisporre un’adeguata informativa ai condòmini, conforme all’art. 13 del GDPR, nella quale siano specificati i soggetti autorizzati all’accesso alle immagini, i tempi di conservazione e le misure di sicurezza adottate per la protezione dei dati raccolti.

Prevenzione di contestazioni e responsabilità legali

Per evitare possibili contenziosi o sanzioni, l’amministratore deve adottare un approccio rigoroso nella gestione della documentazione condominiale, assicurando che ogni decisione relativa all’installazione e alla gestione del sistema di videosorveglianza sia adeguatamente verbalizzata e archiviata. L’adozione di una delibera conforme ai dettami normativi, unitamente a una corretta gestione delle informazioni relative al trattamento dei dati personali, costituisce un elemento essenziale per garantire la liceità dell’impianto e la tutela dei diritti dei condomini.

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    Avv. Raffaele Marascio

    Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile.

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