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Videosorveglianza in condominio: disciplina dell’accesso alle videoregistrazioni

Videosorveglianza in condominio: disciplina dell’accesso alle videoregistrazioni

Accesso ai filmati della videosorveglianza condominiale solo nei casi previsti dalla legge

L’installazione di impianti di videosorveglianza nelle aree comuni condominiali rappresenta una misura di sicurezza che deve conformarsi ai principi normativi in materia di protezione dei dati personali. Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) impone criteri stringenti relativi alla minimizzazione del trattamento e alla tutela della riservatezza, disciplinando le modalità di accesso alle registrazioni e i soggetti legittimati alla loro visione.

Soggetti legittimati all’accesso alle registrazioni

L’accesso ai filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza condominiali è riservato esclusivamente a determinati soggetti, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il singolo condomino non dispone di un diritto automatico alla visione delle immagini, salvo che non sia direttamente coinvolto in un evento rilevante che giustifichi un interesse legittimo e qualificato alla visione. L’amministratore di condominio può accedere ai filmati solo se nominato Responsabile del trattamento da parte dell’assemblea.

Il soggetto che gestisce l’impianto di videosorveglianza, disponendo degli strumenti di accesso e trattamento delle immagini, deve essere formalmente designato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del GDPR. Le autorità di pubblica sicurezza e le forze dell’ordine possono ottenere copia delle registrazioni esclusivamente nell’ambito di attività investigative e previa richiesta formale.

Necessità della presenza delle autorità per la visione dei filmati?

L’accesso alle immagini non richiede sempre la presenza di autorità pubbliche. Tuttavia, nei casi in cui l’accesso debba avvenire per finalità di indagine giudiziaria o difensiva, è necessario che la richiesta provenga da un organo competente o da un legale nell’ambito di un procedimento investigativo. In tutti gli altri casi, l’accesso deve avvenire nel rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, limitandosi ai soggetti che abbiano un interesse giuridicamente rilevante.

Limiti di accesso e finalità giustificanti la visione delle registrazioni

L’accesso ai filmati deve essere giustificato da una motivazione legittima, connessa a un interesse giuridico tutelabile. Le immagini possono essere visionate esclusivamente laddove vi sia un’esigenza concreta di tutela di diritti e interessi in sede giudiziaria o amministrativa. Anche fatti di minore gravità, quali il conferimento irregolare di rifiuti o danneggiamenti di lieve entità, possono legittimare la richiesta di accesso, in quanto l’interesse dei condòmini al rispetto delle regole condominiali è giuridicamente rilevante.

Ruolo dell’assemblea condominiale nella gestione della videosorveglianza

L’assemblea condominiale non può deliberare un accesso indiscriminato alle registrazioni da parte di tutti i condòmini. L’accesso collettivo è ammissibile esclusivamente in presenza di un evento che coinvolga l’intera collettività condominiale e solo nel rispetto del principio di minimizzazione sancito dall’articolo 5 del GDPR. L’assemblea, tuttavia, ha la facoltà di stabilire criteri e modalità di gestione del sistema di videosorveglianza, inclusa la nomina del Responsabile del trattamento per la videosorveglianza.

Procedura per la richiesta di accesso alle registrazioni

I soggetti che vantano un legittimo interesse devono presentare una richiesta formale all’amministratore, indicando con precisione data e ora della registrazione e motivando dettagliatamente la necessità di visione. L’amministratore ha un termine massimo di un mese per rispondere, potendo negare l’accesso qualora la richiesta non soddisfi i requisiti previsti dall’articolo 12, comma 3, del GDPR.

Le immagini registrate non possono essere rilasciate in copia, salvo nei casi in cui ciò sia necessario per finalità giudiziarie. In tali circostanze, la consegna delle registrazioni deve avvenire nel rispetto delle disposizioni processuali e delle norme sulla protezione dei dati personali.

Il quadro normativo in materia di videosorveglianza condominiale è improntato alla tutela della riservatezza e alla regolamentazione rigorosa dell’accesso ai dati registrati. Solo le autorità competenti, l’amministratore autorizzato e i soggetti direttamente coinvolti in fatti rilevanti possono ottenere la visione delle registrazioni. L’amministratore non dispone di un potere discrezionale in merito alla concessione dell’accesso, mentre l’assemblea condominiale non può deliberare in contrasto con i principi di minimizzazione e protezione dei dati stabiliti dal GDPR.

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    Avv. Raffaele Marascio

    Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile.

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