Il Tribunale di Vasto, con la sentenza n. 289/2024, ribadisce la responsabilità dell’amministratore che non comunica ai creditori insoddisfatti i dati dei condòmini morosi. La decisione, pronunciata a favore del creditore, confermando l’obbligo per l’amministratore di fornire informazioni dettagliate, applicando una sanzione pecuniaria per ogni giorno di ritardo nell’adempimento.
I fatti di causa
Un creditore otteneva regolare decreto ingiuntivo nei confronti del condominio debitore, provvedendo a notificarlo nei termini. Il condominio non si opponeva e il titolo diveniva esecutivo. Dopo avere – inutilmente – tentato di esperire il recupero coattivo attraverso pignoramento mobiliare, il creditore si rivolgeva all’amministratore per ricevere le informazioni relative ai condòmini morosi.
Nonostante i ripetuti solleciti, l’amministratore del condominio non dava seguito alla richiesta, impedendo al creditore di agire nei confronti dei condòmini morosi, così come previsto dall’art. 63 disp. att. c.c.
Il creditore si rivolgeva, quindi al Tribunale, perché venisse accertato l’inadempimento dell’amministratore all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 63 disp. att. c.c. e venisse altresì disposto l’obbligo – in capo al professionista – di trasmettere i dati richiesti.
Le questioni giuridiche
La sentenza in commento assume interesse sotto plurimi aspetti.
In primo luogo, viene confermato l’obbligo di comunicazione dei dati dei condomini morosi posto a carico dell’amministratore del condominio. Tale obbligo è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità ed è finalizzato a consentire al creditore di esercitare i propri diritti nei confronti dei morosi senza colpire chi sia in regola con i pagamenti.
La mancata comunicazione delle generalità dei condòmini morosi è interpretata dal Tribunale di Vasto come abuso di posizione da parte dell’amministratore, che con il proprio silenzio arreca danno al creditore impedendogli di individuare correttamente i soggetti inadempienti. Questo comportamento, qualificato nell’ambito della categoria di «abuso del diritto», costituisce una violazione grave, in quanto impedisce l’esercizio di un legittimo diritto di credito da parte del creditore munito di titolo esecutivo.
Seguendo il solco della precedente giurisprudenza, il Tribunale ha disposto una sanzione pecuniaria pari a 50,00 euro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento dell’obbligo informativo.
La portata della misura è più dissuasiva che sanzionatoria, volta a indurre il debitore all’adempimento degli obblighi stabiliti dal giudice, rafforzando l’effettività della tutela dei diritti del creditore. La sanzione assume qui un ruolo centrale, poiché responsabilizza ulteriormente l’amministratore e sottolinea l’importanza di adempiere tempestivamente ai propri obblighi.
Riflessioni conclusive
La sentenza del Tribunale di Vasto ha un impatto significativo nel contesto condominiale, in quanto consolida il principio secondo il quale l’amministratore ha un ruolo di garanzia nei confronti sia dei creditori del condominio che dei condòmini in regola con i pagamenti.
Gli amministratori sono chiamati a rispettare con scrupolo le disposizioni normative in tema di comunicazione dei dati dei morosi, pena la sanzione pecuniaria per ogni giorno di ritardo. La sentenza invita quindi gli amministratori a considerare l’adempimento come un dovere essenziale, a pena di sanzioni per l’inadempimento.
Il principio sotteso a tale adempimento comunicativo è quello garantire ai creditori la possibilità di agire esclusivamente nei confronti dei morosi, senza ripercussioni per gli altri condòmini. Ciò evita richieste di pagamento in danno di chi ha adempiuto i propri obblighi, rispettando così il principio di correttezza e parità di trattamento.
La sentenza in commento rappresenta un passo significativo nella tutela dei creditori e nella trasparenza delle gestioni condominiali, incentivando una gestione più responsabile e conforme agli obblighi di legge.
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