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Volete conoscere il vostro amministratore di condominio? Inviate una richiesta alla Agenzia delle Entrate

Volete conoscere il vostro amministratore di condominio? Inviate una richiesta alla Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate può fornire le informazioni per l’individuazione dell’amministratore di condominio.

Come identificare l’amministratore?

L’art. 1129, quinto comma, c.c. precisa che sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore.

Il successivo sesto comma, inoltre, evidenzia che in mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore.

 Cosa accade in assenza di targa o in presenza di informazioni insufficienti?

In determinate situazioni, i terzi hanno necessità di individuare l’amministratore per la notifica degli atti importanti (ad esempio i creditori del condominio).

A tale scopo, questi possono richiedere le dovute informazioni all’Agenzia delle Entrate a condizione che sia dimostrato il proprio interesse giuridico oggetto di tutela.

Difatti, l’Agenzia è l’unico ente in possesso dei dati aggiornati del professionista e del certificato di attribuzione del codice fiscale condominiale.

Quali sono i presupposti giuridici della collaborazione del Fisco?

L’Agenzia può considerare le informazioni in questione alla stregua di documenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale difensivo in base alla legge n. 241/1990 e, comunque, informazioni utili e necessari per la difesa di un interesse giuridico.

Difatti, la nozione normativa di «documento amministrativo» suscettibile di formare oggetto di istanza di accesso documentale è ampia e può riguardare ogni documento detenuto dalla pubblica amministrazione o da un soggetto, anche privato, alla stessa equiparato ai fini della specifica normativa dell’accesso agli atti, e formato non solo da una pubblica amministrazione, ma anche da soggetti privati, purché lo stesso concerna un’attività di pubblico interesse o sia utilizzato o sia detenuto o risulti significativamente collegato con lo svolgimento dell’attività amministrativa, nel perseguimento di finalità di interesse generale (Consiglio di Stato, n. 19/2020).

Inoltre, ai fini del bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo, preordinato all’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale in senso lato, e la tutela della riservatezza, non trova applicazione né il criterio della stretta indispensabilità (riferito ai dati sensibili e giudiziari) né il criterio dell’indispensabilità e della parità di rango (riferito ai dati cc.dd. supersensibili), ma il criterio generale della “necessità” ai fini della “cura” e della “difesa” di un proprio interesse giuridico(Consiglio di Stato, n. 4/2021).

 

Agenzia dell’Entrate del Veneto: accoglimento della richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

Da quanto appreso, in particolare dalle vicende della Regione Veneto, l’Agenzia dell’Entrata ha accolto le istanze dei creditori al fine individuare le generalità complete e il domicilio professionale dei rispettivi amministratori.

Difatti, dai documenti in esame, si evince “viste le sentenze dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 19/2020 e n. 4/2021.Dai dati in nostro possesso l’amministratore del Condominio è … , avente domicilio fiscale in …”.

 In conclusione, le richiamate pronunce del Consiglio si Stato costituiscono la base di argomentazioni per la richiesta di informazioni; in particolare nei confronti del Fisco. Quindi, una soluzione al problema della corretta identificazione dell’amministratore.

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A cura della Redazione

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