Contatta la redazione: redazione@condominiocaffe.it | Redazione 0804136090 | 3402464960

Vuoi diventare mediatore? Le regole sono cambiate.

Vuoi diventare mediatore? Le regole sono cambiate.

Gli attestati rilasciati da un soggetto giuridico non iscritto nell’elenco degli enti di formazione per mediatori non sono validi ai fini del compiuto aggiornamento del mediatore.

Diverse sono le criticità ed i conseguenti quesiti che sta generando la riforma della giustizia oggi allo studio del Governo.

Al fine di abbreviare i tempi lunghi della giustizia italiana (questo l’obiettivo), il Governo sta studiando l’introduzione di un potenziamento dei sistemi alternativi alle liti, ovvero gli ADR e, tra questi, l’attenzione del Ministro Cartabia  pare ricadere prepotentemente sull’istituto della mediazione.

A tale proposito, sono stati formulati diversi quesiti, alcuni dei quali afferenti in modo specifico ai corsi base e di aggiornamento per i mediatori (d.m. n. 180/2010).

Quali sono i requisiti necessari per l’organizzazione dei corsi? Chi può organizzarli? Quali caratteristiche devono avere i corsi per poter essere accreditati?

A queste e ad altre domande ha cercato di rispondere il Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale degli Affari Interni, definendo alcuni punti fermi.

Vediamo in che modo.

  1. Opportunità di controlli documentali. L’attività di vigilanza e di controllo da parte del Ministero (già prevista nella circolare interpretativa del DM 145/2011 attraverso controlli preventivi (volti a verificare la correttezza della domanda di iscrizione e sulla sussistenza dei requisiti necessari) può essere anche successiva all’erogazione del corso.
  2. Necessità di un rapporto contrattuale ed economico diretto con i partecipanti al corso. L’Ente di formazione deve instaurare un rapporto contrattuale ed economico diretto con i partecipanti, senza alcun intermediazione. Ciò significa che i corsi per mediatori ai sensi del DM 180/2010 (sia quelli base sia quelli di aggiornamento) possono essere organizzati solo ed unicamente da enti accreditati ovvero iscritti nell’elenco degli enti di formazione tenuto presso il Ministero.
  3. Solo formatori accreditati presso l’ente erogatore del corso. L’ente può avvalersi unicamente dei formatori inseriti nel proprio elenco interno e accreditati con provvedimento del Responsabile del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione. A tal proposito, l’art. 6 del DM citato, richiamato dall’art. 19 dello stesso decreto, richiede anche l’assolvimento di un obbligo di allegazione: il richiedente l’iscrizione nell’elenco degli enti di formazione, è infatti tenuto ad allegare l’elenco dei formatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio. L’art. 18 co. 2 lett d) prevede infine che dia indicato il numero – non inferiore a cinque – dei medesimi formatori disponibili
  4. Necessaria la partecipazione di due diversi docenti. Ogni corso deve coinvolgere almeno due diversi docenti: uno per la parte teorica e uno per quella pratica. E’ vero che sul punto l’art. 18 lett. d) del DM 180/10 si limita a prevedere un numero di formatori non inferiore a cinque nulla dicendo in merito alla suddivisione tra teoria e pratica. Tuttavia è evidente che almeno uno debba essere teorico e almeno uno pratico poiché, diversamente, verrebbe meno la stessa idoneità dell’ente medesimo. Ai fini della regolarità dei corsi, non rileva invece la eventuale presenza aggiuntiva di docenti esterni.
  5. Necessaria indicazione del numero di iscrizioni e dei formatori accreditati che svolgono le docenze. Nelle comunicazioni promozionali deve essere sempre chiaro e specificato che l’ente erogatore del corso rientra tra quelli accreditati, con espressa indicazione del numero di iscrizione e dei formatori-docenti (elenco disponibile su mediazione.giustizia.it)
  6. Responsabilità del responsabile scientifico. Focale è la figura del responsabile scientifico al quale l’art. 18 lett. i) DM 180/10 riconduce l’attività di supervisione e controllo, al quale compete certificare la completezza e l’adeguatezza dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui all’art. 18 lett. g) ed f) del succitato DM

Rispondendo al quesito in commento (è valido il corso di formazione come aggiornamento per mediatori se organizzato da una società non iscritta nell’elenco ufficiale degli enti di formazione?) possiamo affermare, sulla scorta delle direttive del Governo, che è onere del Responsabile del registro degli organismi di mediazione – ex art. 4 co. E lett. b) DM 180/2010 – verificare il possesso da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento biennale ed il loro acquisto presso un ente di formazione accreditato. Ed i corsi organizzati in assenza di tali requisiti potrebbero essere considerati nulli ai fini della formazione e dell’aggiornamento dei mediatori.

©Riproduzione riservata

Avv. Elena Gorini DPL Mediazione & Co.

Via Ruggero di Lauria 12/B - 20149 Milano (MI) 02/49717642 eligorini@yahoo.it http://www.dplmediazione.it

Ricevi le principali novità sul Condominio in tempo reale direttamente nella tua casella email. Iscriviti gratuitamente agli aggiornamenti di CondominioCaffe


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

× Ti possiamo aiutare?